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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 239 ( Imprese di assicurazione di Stati terzi e di imprese di riassicurazione estere)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XVI MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
- CAPO I MISURE DI SALVAGUARDIA
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1. Se un’impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato
una sede secondaria nel territorio della Repubblica, le misure di risanamento sono
disposte nei confronti della sede italiana.
2. Nei confronti della sede secondaria i commissari esercitano le funzioni ed assumono
i poteri di amministrazione spettanti agli organi di amministrazione dell'impresa di
appartenenza. Allo stesso modo il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di
controllo.
3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione abbia insediato succursali in altri Stati
membri, l’ISVAP coordina le proprie funzioni con quelle delle autorità di tali Stati. I
commissari collaborano con gli organi designati in altri Stati ove fossero presenti
succursali sottoposte ad analoghi procedimenti.
4. Se un’impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato membro od in uno
Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, le
misure di risanamento sono disposte nei confronti della sede italiana. Si applica il
comma 2.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.
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