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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 240 (Decadenza dall’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XVI MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
- CAPO III DECADENZA E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE
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1. L’impresa di assicurazione decade dall’autorizzazione quando:
a) non dà inizio all'attività entro i primi dodici mesi;
b) rinuncia espressamente all'autorizzazione;
c) non esercita l’attività per un periodo superiore a sei mesi;
d) trasferisce l’intero portafoglio ad altra impresa di assicurazione;
e) si verifica una causa di scioglimento della società.
Qualora l’impresa non abbia dato inizio all’attività entro i primi dodici mesi ovvero
non abbia esercitato la stessa per un periodo superiore a sei mesi, in presenza di
giustificati motivi e su richiesta dell’impresa interessata, l’ISVAP può consentire un
limitato periodo di proroga non superiore a sei mesi.
2. Se l'inattività, la rinuncia o la cessazione dell'attività riguardano soltanto alcuni dei
rami per i quali l’impresa di assicurazione è stata autorizzata, la decadenza concerne
esclusivamente tali rami.
3. L’ISVAP accerta, con provvedimento pubblicato nel Bollettino, la decadenza
dall’autorizzazione e, nel caso riguardi il complesso dei rami esercitati, dispone la
cancellazione dall’albo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Il
provvedimento è comunicato dall’ISVAP alle autorità di vigilanza degli altri Stati
membri.
4. L’impresa di assicurazione limita l’attività alla gestione dei contratti in corso e non
assume nuovi affari a far data dalla pubblicazione del provvedimento di decadenza.
La medesima disposizione si applica nel caso di decadenza limitata ad uno o più
rami di attività.
5. Le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia con la pubblicazione del
provvedimento di decadenza. Nei contratti che hanno durata superiore all’anno il
contraente può recedere, mediante comunicazione scritta all’impresa, con effetto
dalla scadenza della prima annualità successiva alla pubblicazione del
provvedimento di decadenza.
6. Se la decadenza dall’autorizzazione consegue al verificarsi delle situazioni di cui al
comma 1, lettere b), c) ed e), l’ISVAP, quando ricorrono le condizioni previste
all’articolo 245, non adotta il provvedimento di decadenza e propone al Ministro
delle attività produttive la revoca dell’autorizzazione e la liquidazione coatta
amministrativa dell’impresa di assicurazione.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’impresa di assicurazione
che ha sede legale in uno Stato terzo e che è autorizzata ad operare nel territorio
della Repubblica con una sede secondaria. Quando l’autorità di vigilanza dello Stato
terzo ha adottato un provvedimento di decadenza nei confronti dell’impresa di
assicurazione, analogo provvedimento è adottato nei confronti della sede secondaria.
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Diritto penale, 2012
Avv. Claudio Mellone.
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