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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 241 (Liquidazione ordinaria dell’impresa di assicurazione)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XVI MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
- CAPO III DECADENZA E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE
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1. L’impresa di assicurazione informa tempestivamente l’ISVAP del verificarsi di una
causa di scioglimento della società. L’ISVAP, verificata la sussistenza dei
presupposti per la liquidazione ordinaria nei casi previsti all’articolo 240, comma 1,
approva, con il provvedimento di decadenza dall'autorizzazione o con altro
successivo, la nomina dei liquidatori prima dell’iscrizione nel registro delle imprese
degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società. Non si può dar
corso all’iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano
lo scioglimento della società se non consti l’accertamento di cui al presente comma.
2. I liquidatori devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti
con il regolamento del Ministro delle attività produttive di cui all’articolo 76.
Qualora perdano i relativi requisiti, i liquidatori decadono dalla carica. Se
l'assemblea non provvede alla loro sostituzione entro trenta giorni dalla conoscenza
del sopravvenuto difetto dei requisiti, l'ISVAP propone al Ministro delle attività
produttive l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
3. La liquidazione si svolge secondo le norme stabilite dal codice civile, ferme
restando le disposizioni in materia di riserve tecniche e di attività a copertura
previste nel titolo III. I liquidatori trasmettono all’ISVAP il bilancio annuale redatto
secondo le disposizioni previste nel titolo VIII. L’impresa rimane soggetta alla
vigilanza dell’ISVAP sino alla cancellazione della società dal registro delle imprese.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 245, se la procedura di liquidazione non
si svolge con regolarità o con speditezza, l'ISVAP, con provvedimento pubblicato
sul Bollettino, può disporre la sostituzione dei liquidatori, nonché dei componenti
degli organi di controllo. La sostituzione degli organi non comporta il mutamento
della procedura di liquidazione.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’impresa di assicurazione
che ha sede legale in uno Stato terzo e che è autorizzata ad operare in stabilimento
nel territorio della Repubblica, fermo restando che l’efficacia dei provvedimenti
adottati è limitata alla medesima sede secondaria.
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