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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 242 (Revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XVI MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
- CAPO III DECADENZA E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE
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1. L’autorizzazione è revocata quando l’impresa di assicurazione:
a) non si attiene, nell’esercizio dell’attività, ai limiti imposti nel provvedimento di
autorizzazione o previsti nel programma di attività;
b) non soddisfa più alle condizioni di accesso all’attività assicurativa;
c) è gravemente inadempiente alle disposizioni del presente codice;
d) non ha realizzato, entro i termini stabiliti, le misure previste dal piano di
risanamento o dal piano di finanziamento ovvero non ha realizzato entro i
termini stabiliti, nel caso in cui sia soggetta a vigilanza supplementare, le misure
previste dal piano di intervento;
e) viene assoggettata a liquidazione coatta ovvero è dichiarato lo stato di
insolvenza dall'autorità giudiziaria.
2. L’autorizzazione all’esercizio del ramo della responsabilità civile per i danni causati
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, fermo quanto previsto al comma
1, è altresì revocata nel caso di ripetuto o sistematico rifiuto od elusione all'obbligo a
contrarre, di cui all'articolo 132, comma 1, o nel caso di ripetuta o sistematica
violazione delle disposizioni sulle procedure di liquidazione dei sinistri di cui agli
articoli 148 e 149.
3. La revoca può riguardare tutti i rami esercitati dall’impresa di assicurazione o solo
alcuni di essi. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 240, commi 4 e 5.
4. La revoca dell’autorizzazione è disposta con decreto del Ministro delle attività
produttive, su proposta dell’ISVAP. Se la revoca riguarda tutti i rami esercitati,
l’impresa è contestualmente posta in liquidazione coatta con il medesimo
provvedimento e l’ISVAP ne dispone la cancellazione dall’albo delle imprese di
assicurazione. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, può
tuttavia consentire che l’impresa si ponga in liquidazione ordinaria, entro un termine
perentorio, quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati
al comma 1, lettere a) e b).
5. Il Ministro delle Attività produttive, su proposta dell’ISVAP, dispone inoltre la
liquidazione coatta se l’impresa di assicurazione, nel caso di revoca limitata ad
alcuni rami, non osserva le disposizioni di cui all’articolo 240, commi 4 e 5, ovvero
quando la deliberazione di scioglimento e la nomina dei liquidatori non sono iscritte
nel registro delle imprese nel termine assegnato ai sensi del comma 4.
6. I decreti del Ministro delle attività produttive sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale, sono riprodotti nel Bollettino e sono comunicati dall’ISVAP alle autorità
di vigilanza degli altri Stati membri.
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