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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 243 (Revoca dell’autorizzazione rilasciata ad un’impresa di assicurazione di uno Stato
Codice assicurazioni
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- TITOLO XVI MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
- CAPO III DECADENZA E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE
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terzo)
1. La revoca dell’autorizzazione, rilasciata all’impresa di assicurazione che ha sede
legale in uno Stato terzo per l’attività della sede secondaria nel territorio della
Repubblica, è disposta, in conformità a quanto previsto dall’articolo 264, comma 1,
nei casi e con le modalità e per gli effetti di cui all’articolo 242.
2. La revoca è altresì disposta quando l’autorità di vigilanza dello Stato terzo ha
adottato nei confronti dell’impresa un provvedimento di revoca dell’autorizzazione
all’esercizio delle attività assicurative nei rami vita o nei rami danni ovvero quando
le autorità dello Stato membro che controllano lo stato di solvibilità dell’impresa
medesima per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio
dell’Unione europea hanno adottato analogo provvedimento per deficienze nella
costituzione del margine di solvibilità e della quota di garanzia. Nei casi previsti dal
presente comma la revoca è disposta per il complesso dei rami esercitati.
3. La revoca può altresì essere disposta quando le autorità di vigilanza dello Stato nel
quale l’impresa ha sede legale hanno operato in violazione della condizione di parità
e reciprocità di trattamento riservata alle imprese di assicurazione italiane ivi
operanti, ovvero quando le medesime autorità hanno imposto restrizioni alla libera
disponibilità dei beni posseduti in Italia dall’impresa o hanno ostacolato il
trasferimento dei capitali necessari all’impresa di assicurazione per il normale
esercizio dell’attività nel territorio della Repubblica.
4. L’ISVAP può tuttavia consentire che l’impresa ponga in liquidazione ordinaria,
entro un termine perentorio, la sede secondaria nel territorio della Repubblica
quando il provvedimento di revoca è adottato per i motivi indicati al comma
precedente. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, dispone
inoltre la liquidazione coatta della sede secondaria quando la nomina dei liquidatori
non è iscritta nel registro delle imprese nel termine assegnato.
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