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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 245 (Liquidazione coatta amministrativa)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XVI MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
- CAPO IV LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
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1. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, può disporre, con
decreto, la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività in tutti i rami e la
liquidazione coatta amministrativa, anche quando ne sia in corso l'amministrazione
straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le
irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative,
amministrative o statutarie ovvero le perdite previste siano di eccezionale gravità.
2. La liquidazione coatta può essere proposta dall’ISVAP, con il medesimo
procedimento indicato nel comma 1, anche a seguito di istanza motivata degli organi
amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei
liquidatori ricorrendo i presupposti di cui al comma 1.
3. Il decreto del Ministro delle attività produttive e la proposta dell'ISVAP sono
comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non
prima dell'insediamento.
4. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi
e di controllo, nonché di ogni altro organo dell’impresa che sia ancora in carica.
Cessano altresì le funzioni dell’assemblea dei soci, fatte salve le ipotesi previste
dagli articoli 262, comma 1, e 263, comma 2.
5. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell’ISVAP, che si avvale, qualora
l’impresa operi attraverso succursali stabilite in altri Stati membri, anche delle
autorità di vigilanza di tali Stati. I provvedimenti e la procedura di liquidazione
coatta amministrativa di imprese italiane si applicano e producono i loro effetti negli
altri Stati membri.
6. L’ISVAP, qualora sia necessario od opportuno ai fini della liquidazione, può
autorizzare i commissari liquidatori a proseguire operazioni specificamente
individuate.
7. Le imprese di assicurazione non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla
liquidazione coatta prevista dalle norme del presente capo. Per quanto non
espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge
fallimentare.
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Diritto penale, 2012
Avv. Claudio Mellone.
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