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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 247 (Adempimenti in materia di pubblicità)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XVI MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
- CAPO IV LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
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1. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa sono pubblicati a cura
dell’ISVAP nella Gazzetta Ufficiale e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea e sono altresì riprodotti nel Bollettino.
2. L’ISVAP, qualora sia informato della liquidazione di un’impresa, che opera sul
territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di
servizi, dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, può disporre la
pubblicazione della decisione secondo le modalità che ritiene più opportune. Nella
pubblicazione è indicata l’autorità di vigilanza competente, la legislazione dello
Stato membro che trova applicazione e il nominativo del liquidatore. La
pubblicazione è redatta in lingua italiana. I provvedimenti e le procedure di
liquidazione di imprese di altri Stati membri sono disciplinati e producono i loro
effetti, senza ulteriori formalità, nell’ordinamento italiano secondo la normativa
dello Stato di origine.
3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina i commissari depositano in
copia l'atto di nomina degli organi della liquidazione per l'iscrizione nel registro
delle imprese.
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