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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 248 (Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XVI MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
- CAPO IV LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
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1. Se un’impresa, non sottoposta a liquidazione coatta, si trova in stato di insolvenza, il
tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede legale, su richiesta di uno o più
creditori ovvero su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentito l'ISVAP e i
rappresentanti legali dell'impresa, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in
camera di consiglio. Quando l'impresa sia sottoposta ad amministrazione
straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari
straordinari, sentiti i commissari stessi, l'ISVAP e i cessati rappresentanti legali. Si
applicano le disposizioni dell’articolo 195, primo, secondo periodo, terzo, quarto,
quinto e sesto comma, della legge fallimentare.
2. Se un’impresa si trova in stato di insolvenza al momento dell’emanazione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l’insolvenza non è stata
dichiarata ai sensi del comma 1, il tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede
legale, su ricorso dei commissari liquidatori o su istanza del pubblico ministero o
d'ufficio, sentiti l'ISVAP, i cessati rappresentanti legali dell'impresa e i commissari
se nominati, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le
disposizioni dell’articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge
fallimentare.
3. Nel caso dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione lo stato d’insolvenza si
manifesta, oltre che nei modi indicati nell’articolo 5, secondo comma, della legge
fallimentare, anche nella situazione di notevole, evidente e non transitoria
insufficienza delle attività patrimoniali necessarie per far fronte agli impegni relativi
ai crediti di assicurazione o di riassicurazione.
4. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza produce gli effetti indicati
nell'articolo 203 della legge fallimentare.
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Diritto penale, 2012
Avv. Claudio Mellone.
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