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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 250 (Poteri e funzionamento degli organi liquidatori)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XVI MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
- CAPO IV LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
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1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale dell’impresa, esercitano
tutte le azioni ad essa spettanti e procedono alle operazioni di accertamento del
passivo e di liquidazione dell’attivo. I commissari, nell’esercizio delle loro funzioni,
sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell’esercizio delle loro funzioni e
fornisce pareri nei casi previsti dalla legge o dalle disposizioni previste nel
regolamento adottato dall’ISVAP. Il comitato di sorveglianza vigila sulla regolarità
della liquidazione e, a tal fine, periodicamente verifica l’adeguatezza delle procedure
amministrative attuate dai commissari e svolge accertamenti sugli atti della
liquidazione con particolare riguardo ai rapporti di natura patrimoniale.
3. L'ISVAP, in via generale con regolamento o in via particolare con istruzioni
specifiche, può emanare direttive per lo svolgimento della procedura e può stabilire
che per talune categorie di operazioni o di atti sia necessaria la preliminare
acquisizione del parere del comitato di sorveglianza e l'autorizzazione preventiva
dello stesso ISVAP. I componenti degli organi della liquidazione sono
personalmente responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni dell'ISVAP. Esse
sono comunque inopponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
4. I commissari presentano semestralmente all'ISVAP una relazione tecnica sulla
situazione contabile e patrimoniale dell'impresa e sull’andamento della liquidazione,
accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L’ISVAP fornisce alle
autorità degli altri Stati membri le informazioni che siano richieste sullo
svolgimento della procedura di liquidazione dell'impresa rispetto alla quale è
l'autorità competente. I commissari informano periodicamente i creditori, secondo le
modalità stabilite dall’ISVAP, con regolamento, sull'andamento della liquidazione.
5. L’esercizio dell’azione sociale di responsabilità e dell’azione dei creditori sociali
contro i componenti dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore
generale, dell’azione contro la società di revisione e l’attuario revisore, nonché
dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di
direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza,
previa autorizzazione dell’ISVAP.
6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'articolo 234,
commi 8 e 9.
7. I commissari, previa autorizzazione dell’ISVAP e con il parere favorevole del
comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle
operazioni dalla CONSAP, previa convenzione approvata dal Ministro delle attività
produttive, ovvero da terzi, ma sotto la propria responsabilità, con oneri a carico
della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione
dell’ISVAP, possono delegare a terzi il compimento di singoli atti.
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Diritto penale, 2012
Avv. Claudio Mellone.
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