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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 253 (Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XVI MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
- CAPO IV LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
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1. All'apertura della procedura di liquidazione i commissari informano per iscritto
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza indugio e individualmente,
i creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un
altro Stato membro.
2. L’avviso indica i termini da rispettare per ottenere il riconoscimento del credito e
degli eventuali privilegi, gli effetti derivanti dal loro mancato rispetto, i soggetti
legittimati a ricevere la richiesta di insinuazione dei crediti, ove tale adempimento
sia dovuto, i termini e le modalità di presentazione dei reclami previsti dall’articolo
252, comma 5, e delle opposizioni previste dall’articolo 254, comma 1. L’avviso
indica, inoltre, che i creditori privilegiati o assistiti da una garanzia reale devono
insinuare il credito. Per i crediti di assicurazione la comunicazione indica, altresì, gli
effetti della liquidazione sui contratti ed in particolare la data dalla quale i contratti
cessano di produrre i loro effetti, nonché i diritti e gli obblighi dell’assicurato
rispetto al contratto medesimo.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua italiana e recano
un’intestazione in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea volta a chiarire la
natura e lo scopo delle comunicazioni stesse.
4. Per i soggetti di cui al comma 1 i termini indicati dagli articoli 252, comma 5, e 254,
comma 1, sono raddoppiati. Il termine indicato nell’articolo 252, comma 6, decorre
dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prevista
dall’articolo 247, comma 1.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, il contenuto, la lingua e lo schema dei
formulari da adottare per l'informazione dei creditori.
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