|
| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
La ricerca puo' avvenire per testo libero, anche parte di parola, di tutti i termini (AND) oppure ricerca per frase esatta.
E' possibile anche specificare il numero dell'articolo (o parte di esso: indicando 16 si trovera' anche 16 bis e 160) nel campo piu' piccolo.
Le frasi cercate vengano evidenziate nel testo con un fondo giallo. Le parole chiave inserite in apposito glossario sono navigabili e sono sottolineate dal software.
L'aggiornamento e' curato on line dagli autori.
|
|
Art. 257 (Liquidazione dell’attivo)
Codice assicurazioni
-
- TITOLO XVI MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
- CAPO IV LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
-
-
1. I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l’attivo, salve le
limitazioni stabilite dall’autorità che vigila sulla liquidazione. Per gli atti previsti
dall’articolo 35 della legge fallimentare, in deroga a quanto disposto dall’articolo
206, comma 2, della medesima, i commissari acquisiscono preventivamente il
parere del comitato di sorveglianza e provvedono nel rispetto delle direttive che
sono stabilite dall’ISVAP in via generale con regolamento o che sono prescritte in
via particolare con istruzioni specifiche.
2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa
autorizzazione dell'ISVAP, possono cedere le attività e le passività, l'azienda, rami
d'azienda, nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione può
avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato
passivo. Il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dall’atto di
cessione.
3. I commissari possono trasferire il portafoglio, nella sua totalità o per singoli rami e
senza che il trasferimento sia causa di scioglimento dei contratti di assicurazione
ceduti, ad altra impresa che disponga di adeguate risorse patrimoniali entro sessanta
giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione mediante convenzione
approvata dall'ISVAP e pubblicata nel Bollettino. I rischi sono assunti dall’impresa
cessionaria alla scadenza del termine di sessanta giorni.
4. Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati i contratti di assicurazione in
corso non possono essere disdettati dall’impresa cessionaria a pena di nullità della
disdetta.
5. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari
possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire
in garanzia attività aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal
comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP.
| |
|