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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 262 (Concordato)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XVI MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
- CAPO IV LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
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1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere
del comitato di sorveglianza, ovvero l’impresa ai sensi dell’articolo 152, secondo
comma, della legge fallimentare, con il parere degli organi liquidatori, possono
proporre un concordato al tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede legale. La
proposta di concordato è autorizzata dall’ISVAP.
2. La proposta di concordato indica la percentuale offerta ai creditori chirografari, il
tempo del pagamento e le eventuali garanzie.
3. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella
cancelleria del tribunale. L’ISVAP può stabilire altre forme di pubblicità.
4. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con
ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato ai commissari. In assenza
di opposizioni il concordato diventa esecutivo.
5. In caso di opposizione il tribunale decide con sentenza in camera di consiglio sulla
proposta di concordato, tenendo conto del parere reso dall’ISVAP. La sentenza è
pubblicata mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale.
Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto
di cancelleria. Si applica l’articolo 254.
6. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali
distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'articolo 260.
7. Alla proposta di concordato e all’intervento nella procedura in qualità di assuntore
del concordato medesimo è legittimata, previa autorizzazione del Ministro delle
attività produttive, la CONSAP.
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