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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 265 (Liquidazione coatta di imprese non autorizzate)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XVI MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
- CAPO IV LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
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1. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, dispone la liquidazione
coatta dell'impresa che esercita l'attività di assicurazione o di riassicurazione senza
essere stata autorizzata.
2. Nel caso di assoluta mancanza di attività da liquidare l’ISVAP procede alla nomina
dei commissari, solo previa motivata richiesta da parte dei creditori o di altri soggetti
interessati che venga presentata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data
di pubblicazione del provvedimento di liquidazione. In tal caso i commissari
possono chiedere all’ISVAP, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo,
l’autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità.
3. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 213, secondo e terzo comma, della
legge fallimentare.
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