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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 269 (Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà, sul bene situato nel territorio della
Codice assicurazioni
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- TITOLO XVI MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
- CAPO VI EFFETTI DELLE MISURE DI RISANAMENTO E DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ADOTTATE DA ALTRI STATI MEMBRI
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Repubblica)
1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione,
da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che
ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un contratto preliminare di acquisto
ovvero un contratto di acquisto con patto di riservato dominio di un bene, non
pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà, allorché il bene si
trovi, al momento dell’adozione del provvedimento o dell'apertura della procedura,
nel territorio della Repubblica.
2. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione
da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che
ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un contratto di cui al comma 1, la cui
consegna si sia verificata prima dell’adozione dei provvedimenti stessi, non
costituisce causa di scioglimento del contratto e non impedisce che l’acquirente ne
acquisti la proprietà dietro pagamento o adempimento delle obbligazioni pattuite,
qualora tale bene si trovi in tale momento nel territorio della Repubblica.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non ostano alle azioni di nullità, di
annullamento o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori
previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale
è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione. Art. 270
(Diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione)
1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione,
da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di assicurazione che
ha sede legale in tale Stato, non pregiudica il diritto del creditore di invocare la
compensazione nei rapporti con l’impresa di assicurazione secondo quanto previsto
dall’articolo 56 della legge fallimentare.
2. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di annullamento, di nullità o
di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla
legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale è stata
adottata la misura di risanamento o di liquidazione.
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