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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 271 (Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XVI MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
- CAPO VI EFFETTI DELLE MISURE DI RISANAMENTO E DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ADOTTATE DA ALTRI STATI MEMBRI
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1. Fermo quanto disposto dall'articolo 268, in caso di adozione di un provvedimento di
risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro
nei confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano
soggetti alla legge italiana i diritti e gli obblighi, nei confronti dell'impresa di
assicurazione, relativi alle operazioni di compensazione e novazione, al riacquisto ed
alle cessioni con patto di riacquisto, nonché ad ogni altra operazione effettuata in
mercati regolamentati di strumenti finanziari autorizzati in Italia in conformità al
testo unico dell’intermediazione finanziaria, compresa la possibilità di esperire le
azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità dei pagamenti o delle
transazioni, pregiudizievoli per la massa dei creditori.
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