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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 275 (Amministrazione straordinaria della capogruppo assicurativa)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XVI MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
- CAPO VII DISPOSIZIONI SUL RISANAMENTO E SULLA LIQUIDAZIONE NEL GRUPPO ASSICURATIVO
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1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo
assicurativo si applicano le norme del capo II del presente titolo.
2. L'amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei casi previsti
dall'articolo 231, può essere disposta quando:
a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività di direzione e di
coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite
dall'ISVAP;
b) una delle società del gruppo assicurativo sia stata sottoposta alla procedura del
fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa,
dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da
leggi speciali o dalla legislazione di altri Stati membri, nonché quando sia stato
nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile
in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possa
essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo.
3. L'amministrazione straordinaria della capogruppo dura un anno dalla data di
emanazione del decreto del Ministro delle attività produttive, salvo che sia prescritto
un termine più breve dal provvedimento medesimo o che ne sia disposta la chiusura
anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata per un periodo non
superiore ad un anno.
4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione
dell'ISVAP, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle
società del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si
rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al
termine dell'amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori
revocati hanno titolo esclusivamente ad un indennizzo corrispondente ai compensi
ordinari ad essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un
periodo non superiore a sei mesi.
5. I commissari straordinari possono richiedere, previa autorizzazione dell'ISVAP
sentiti i cessati amministratori della società, l'accertamento giudiziale dello stato di
insolvenza delle società appartenenti al gruppo.
6. I commissari straordinari possono richiedere alle società del gruppo i dati, le
informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.
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