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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 276 (Liquidazione coatta amministrativa della capogruppo assicurativa)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XVI MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
- CAPO VII DISPOSIZIONI SUL RISANAMENTO E SULLA LIQUIDAZIONE NEL GRUPPO ASSICURATIVO
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1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo
assicurativo si applicano le norme del capo IV del presente titolo.
2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre che nei casi previsti
dall'articolo 245, può essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio
dell'attività di direzione e di coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di
vigilanza impartite dall'ISVAP siano di eccezionale gravità.
3. I commissari liquidatori depositano annualmente nel registro delle imprese una
relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da
notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società del
gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela degli assicurati e degli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative. La relazione è accompagnata da un rapporto del
comitato di sorveglianza. L'ISVAP può prescrivere speciali forme di pubblicità per
rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 275, commi 5 e 6.
5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari
l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 della legge fallimentare
nei confronti delle altre società del gruppo. L'azione può essere esperita per gli atti
indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo 67 della legge
fallimentare, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al
provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati al numero 4) e dal
secondo comma dello stesso articolo, che siano stati posti in essere nei tre anni
anteriori.
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