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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 277 (Amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XVI MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
- CAPO VII DISPOSIZIONI SUL RISANAMENTO E SULLA LIQUIDAZIONE NEL GRUPPO ASSICURATIVO
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1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad
amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del
gruppo si applicano, ove ne ricorrono i presupposti, le norme del capo II del presente
titolo. L'amministrazione straordinaria può essere richiesta all'ISVAP anche dai
commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.
2. Quando presso società del gruppo sia stato nominato l'amministratore giudiziario
secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi
irregolarità nella gestione, la procedura si converte in amministrazione straordinaria.
Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio
che la società è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la
trasmissione degli atti all'ISVAP. Gli organi della cessata procedura e quelli
dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle
consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dall'ISVAP. Restano
salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Quando le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano
soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato sentita l'autorità che
esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà essere fissato un termine
per la formulazione del parere.
4. La durata dell'amministrazione straordinaria delle società del gruppo è indipendente
da quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo.
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La miniriforma dell'appello, l. 134 del 2012
avv. Claudio Mellone
4 video, 28 minuti
in MP3 ed MP4
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