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Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

Art. 279 (Procedure proprie delle singole società del gruppo assicurativo)



Codice assicurazioni - - TITOLO XVI MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE - CAPO VII DISPOSIZIONI SUL RISANAMENTO E SULLA LIQUIDAZIONE NEL GRUPPO ASSICURATIVO - -




1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a
liquidazione coatta amministrativa, le società del gruppo sono soggette alle
procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi
provvedimenti viene data comunicazione all'ISVAP a cura dell'autorità
amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorità amministrative o
giudiziarie che vigilano sulle procedure informano l'ISVAP di ogni circostanza,
emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo
assicurativo.
2. In deroga al comma 1, la società del gruppo non è soggetta alla procedura ad essa
altrimenti applicabile e, se avviata, viene convertita in amministrazione straordinaria
o liquidazione coatta, se essa svolge funzioni strumentali essenziali per conto
dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo. Si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 277 e 278.





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