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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 280 (Disposizioni comuni agli organi delle procedure)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XVI MISURE DI SALVAGUARDIA, RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
- CAPO VII DISPOSIZIONI SUL RISANAMENTO E SULLA LIQUIDAZIONE NEL GRUPPO ASSICURATIVO
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1. Fermo quanto disposto dagli articoli 233 e 246, le medesime persone possono essere
nominate negli organi dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta
amministrativa di società appartenenti allo stesso gruppo, quando ciò sia ritenuto
utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.
2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto con
quello della società, a cagione della qualità di commissario di altra società del
gruppo, ne dà notizia agli altri commissari, ove esistano, nonché al comitato di
sorveglianza e all'ISVAP. In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i
membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di
conflitto. Il comitato di sorveglianza può prescrivere speciali cautele e formulare
indicazioni in merito all'operazione, dell'inosservanza delle quali i commissari sono
personalmente responsabili. Ferma la facoltà di revocare e sostituire i componenti
gli organi delle procedure, l'ISVAP può impartire direttive o disporre, ove del caso,
la nomina di un commissario per compiere determinati atti.
3. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza
sono determinate dall'ISVAP in base ai criteri dallo stesso stabiliti e sono a carico
delle società. Le indennità sono determinate valutando in modo complessivo le
prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel
gruppo.
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