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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 283 ( Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XVII SISTEMI DI INDENNIZZO
- CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI SUL SISTEMA DI INDENNIZZO DEI DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI
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1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP,
risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è
obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio
della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi,
e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga
posta successivamente;
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario,
dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario
in caso di locazione finanziaria.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla
persona. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il risarcimento è dovuto per i danni
alla persona, nonché per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all’importo
di euro cinquecento, per la parte eccedente tale ammontare. Nel caso di cui al
comma 1, lettera c) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i
danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento è dovuto,
limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria
volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni
alla persona sia per i danni a cose.
3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno è risarcito nei limiti dei minimi
di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel
regolamento di cui all’articolo 128 relativamente alle autovetture ad uso privato. La
percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la
percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei
conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali.
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c) e d), il danno è risarcito nei limiti dei
massimali indicati nel regolamento di cui all’articolo 128 per i veicoli o i natanti
della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.
5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato, per l'importo pagato, nei
diritti dell'assicurato, del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta,
beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati
all'articolo 258, comma 4, lettera a). L’impresa di assicurazione che ha provveduto
alla liquidazione del danno, ai sensi dell’articolo 150, ha diritto di regresso nei
confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione
coatta dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile.
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