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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 287 (Esercizio dell'azione di risarcimento)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XVII SISTEMI DI INDENNIZZO
- CAPO II LIQUIDAZIONE DEI DANNI A CURA DELL’IMPRESA DESIGNATA
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1. Nelle ipotesi previste dall’articolo 283, comma 1, lettere a), b) e d), l’azione per il
risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali
vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi
sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del
danno, a mezzo raccomandata, all’impresa designata ed alla CONSAP – Fondo di
garanzia per le vittime della strada. Nell’ipotesi prevista dall’articolo 283, comma 1,
lettera c), l’azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che
siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del
danno.
2. Il danneggiato che, nell’ipotesi prevista dall’articolo 283, comma 1, lettera a), abbia
fatto richiesta all’impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le
vittime della strada, non è tenuto a rinnovare la domanda qualora successivamente
venga identificata l’impresa di assicurazione del responsabile.
3. L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei
confronti dell'impresa designata. La CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime
della strada può tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di appello.
4. Nel caso previsto all’articolo 283, comma 1, lettera b), deve essere convenuto in
giudizio anche il responsabile del danno.
5. Nel giudizio promosso ai sensi dell'articolo 283, comma 1, lettera c), deve essere
convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell’impresa di
assicurazione.
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Diritto penale, 2012
Avv. Claudio Mellone.
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