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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 289 (Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi
Codice assicurazioni
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- TITOLO XVII SISTEMI DI INDENNIZZO
- CAPO II LIQUIDAZIONE DEI DANNI A CURA DELL’IMPRESA DESIGNATA
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pendenti)
1. Le sentenze ottenute dal danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione
sono opponibili, se passate in giudicato prima che sia stato pubblicato il decreto di
liquidazione coatta, all’impresa designata per il risarcimento dei danni entro i limiti
fissati dall'articolo 283, comma 4.
2. Se il decreto di liquidazione coatta interviene prima della formazione del giudicato,
il processo prosegue, nei confronti del commissario liquidatore e dell'impresa
designata, decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta. In
ogni caso le pronunce sono opponibili, entro i limiti di risarcibilità fissati
dall'articolo 283, comma 4, nei confronti dell’impresa designata.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le ordinanze ottenute dal
danneggiato che versi in stato di bisogno.
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