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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 291 (Pluralità di danneggiati e supero del massimale)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XVII SISTEMI DI INDENNIZZO
- CAPO II LIQUIDAZIONE DEI DANNI A CURA DELL’IMPRESA DESIGNATA
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1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro ed il risarcimento
dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone
danneggiate nei confronti dell’impresa designata sono proporzionalmente ridotti fino
alla concorrenza del limite di risarcibilità rispettivamente indicato dai commi 3 o 4
dell'articolo 283.
2. L’impresa designata che, decorsi trenta giorni dall’incidente e ignorando l’esistenza
di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l’identificazione con la normale
diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante,
risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell’eccedenza della somma
assicurata rispetto alla somma versata.
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse
insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento
dall’impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del
comma 1.
4. Nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione designata e le persone
danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l’articolo 102 del codice
di procedura civile. L’impresa di assicurazione designata può effettuare il deposito
di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte
le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a
favore di tutti i danneggiati.
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Diritto penale, 2012
Avv. Claudio Mellone.
52 video, 8 ore
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