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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 293 ( Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione coatta)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XVII SISTEMI DI INDENNIZZO
- CAPO III LIQUIDAZIONE DEI DANNI A CURA DEL COMMISSARIO DELL’IMPRESA IN LIQUIDAZIONE
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1. Il commissario dell'impresa in liquidazione può essere autorizzato, nel decreto che
dispone la liquidazione coatta, a procedere, anche per conto del Fondo di garanzia
per le vittime della strada ed in deroga all’articolo 286, comma 1, alla liquidazione
dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti verificatisi anteriormente
alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonché di quelli verificatisi
successivamente e fino alla scadenza dei contratti di assicurazione in corso o del
periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.
2. La CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada anticipa al commissario
le somme occorrenti per le spese del procedimento di liquidazione dei danni nei
limiti di quanto previsto nel regolamento di cui all’articolo 285, comma 2. In caso di
insufficienza dell’attivo le somme erogate restano definitivamente a carico della
CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada.
3. Per l’assolvimento del compito di cui al comma 1 il commissario provvede a
riassumere il personale già dipendente dall’impresa posta in liquidazione coatta. Il
personale è retribuito con i minimi previsti nei contratti collettivi di categoria in
relazione alle mansioni espletate.
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Aumentano le entrate fiscali ma il debito pubblico non diminuisce e la stampa distrae: Sveglia !
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