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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 300 (Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XVII SISTEMI DI INDENNIZZO
- CAPO IV LIQUIDAZIONE DEI DANNI A CURA DELL’ORGANISMO DI INDENNIZZO ITALIANO
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1. Nei casi previsti dall'articolo 297, comma 1, lettere b) e c), l'Organismo di
indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, ne informa
immediatamente:
a) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che ha causato il
sinistro staziona abitualmente, nel caso si tratti di un veicolo non assicurato,
nonché il fondo di garanzia dello Stato membro in cui è accaduto il sinistro se
diverso dal quello ove staziona abitualmente il veicolo;
b) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato il sinistro, nel caso
in cui lo stesso sia stato causato da un veicolo non identificato ovvero da un
veicolo non assicurato di uno Stato terzo.
2. L'Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, è tenuto a
rispettare, per la determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno,
le norme del diritto positivo vigenti nello Stato ove è avvenuto il sinistro.
3. L'Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto,
secondo quanto previsto nel comma 1, ha diritto di richiedere il rimborso di quanto
corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto sostenuto a titolo di spese dirette e
indirette nella misura e secondo le modalità stabilite dall'accordo fra gli organismi di
indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia:
a) al fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente,
nel caso in cui non possa essere identificata l'impresa di assicurazione;
b) al fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel caso di
veicolo non identificato;
c) al fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel caso di
veicoli non assicurati di uno Stato terzo. Art. 301
(Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada)
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada rimborsa l'organismo di indennizzo
dello Stato membro nel quale gli aventi diritto al risarcimento risiedono della somma
con la quale il predetto organismo ha risarcito tali aventi diritto, nonché delle spese
dirette e indirette di cui all'articolo 300, comma 3, nei seguenti casi:
a) sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli aventi
diritto al risarcimento e causati da un veicolo stazionante abitualmente nel
territorio della Repubblica per il quale non è possibile identificare l'impresa di
assicurazione;
b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da un veicolo non
identificato o da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.
2. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, dopo aver rimborsato l'organismo di
indennizzo, ha diritto di esercitare l'azione di regresso prevista dall'articolo 292.
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Diritto penale, 2012
Avv. Claudio Mellone.
52 video, 8 ore
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