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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 308 (Abuso di denominazione assicurativa)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XVIII SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI
- CAPO I ABUSIVISMO
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1. L’uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle
parole assicurazione, riassicurazione, compagnia di assicurazione, compagnia di
riassicurazione, mutua assicuratrice ovvero di altre parole o locuzioni, anche in
lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento
dell'attività assicurativa o riassicurativa è vietato ai soggetti diversi, rispettivamente,
da quelli autorizzati all’esercizio dell’attività di assicurazione o di riassicurazione.
2. L’uso nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al
pubblico, delle parole intermediario di assicurazione, intermediario di
riassicurazione, produttore di assicurazione, agente di assicurazione, broker,
mediatore di assicurazione, mediatore di riassicurazione, produttore diretto di
assicurazione, perito di assicurazione ovvero di altre parole o locuzioni, anche in
lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento di
attività di intermediazione assicurativa, riassicurativa o di attività peritale è vietato a
soggetti diversi da quelli iscritti nel registro degli intermediari di assicurazione e di
riassicurazione di cui all’articolo 109 o nel ruolo dei periti di assicurazione di cui
all’articolo 156.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli
amministrativi o in base ad elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei
commi 1 e 2 possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle imprese o dagli
intermediari.
4. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1 o 2 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila.
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Diritto penale, 2012
Avv. Claudio Mellone.
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