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Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

Art. 309 (Attività oltre i limiti consentiti)



Codice assicurazioni - - TITOLO XVIII SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI - CAPO II IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE - -




1. Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi e
che esercitano l'attività assicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione
degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 28, 29, 57, 58 e 60 sono punite con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
2. Le mutue assicuratrici di cui all’articolo 52 che esercitano l’attività assicurativa oltre
i limiti dell’autorizzazione in violazione degli articoli 53 e 55 sono punite con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
3. Alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila
sono soggetti gli intermediari che, in proprio oppure attraverso collaboratori o altri
ausiliari, operano per conto o a beneficio delle imprese di cui ai commi 1 e 2.





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