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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 327 (Pluralità di violazioni e misure correttive)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XVIII SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI
- CAPO VII DESTINATARI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E PROCEDIMENTO
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1. Qualora vengano accertate più violazioni della stessa disposizione del presente
codice, o delle norme di attuazione, per le quali sia prevista l’applicazione di
sanzioni amministrative pecuniarie, attraverso una pluralità di azioni od omissioni la
cui reiterazione sia dipesa dalla medesima disfunzione dell’organizzazione
dell’impresa o dell’intermediario, l’ISVAP provvede alla contestazione degli
addebiti secondo quanto previsto all’articolo 326, comma 1, primo periodo, e con lo
stesso provvedimento fissa un termine perentorio, non superiore a centottanta giorni
entro il quale la parte deve effettuare gli interventi necessari per eliminare la
disfunzione riscontrata, nel caso ritenga di avvalersi di tale facoltà.
2. La parte, che intenda effettuare gli interventi di cui al comma 1, deve darne
comunicazione all’ISVAP, entro sessanta giorni dal provvedimento di contestazione
degli addebiti, indicandone modalità, caratteristiche ed effetti attesi. La
comunicazione preclude l’esercizio della facoltà di estinguere le violazioni con il
pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 326, comma 2, nei casi in cui ciò
sia consentito dall’articolo 328.
3. Se la parte comunica che non intende effettuare gli interventi richiesti, ovvero
omette di pronunciarsi entro sessanta giorni dal provvedimento di contestazione
degli addebiti, inizia a decorrere il termine per il pagamento in misura ridotta ai
sensi dell’articolo 326 comma 2, ove consentito, o per presentare il reclamo previsto
dall’articolo 326, comma 3, rimanendo preclusa l’applicazione della sanzione
sostitutiva alle violazioni accertate. La procedura prosegue secondo quanto previsto
all’articolo 326, commi 5 e 6.
4. Nel caso in cui la parte si sia avvalsa della facoltà prevista dal comma 2, l’ISVAP,
entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato per eliminare la disfunzione
riscontrata, verifica che siano state adottate le misure correttive e ne comunica gli
esiti alla parte del procedimento. L’adozione delle misure correttive secondo le
modalità e le caratteristiche indicate nella comunicazione all’ISVAP rende
applicabile un’unica sanzione amministrativa pecuniaria, sostitutiva di quelle
derivanti dalle violazioni della medesima disposizione, che sarà determinata in
misura non inferiore ad euro cinquantamila e non superiore ad euro
cinquecentomila. Eventuali rilievi formulati dall’ISVAP non precludono
l’applicazione della sanzione sostitutiva, ma sono valutati in sede di determinazione
della sanzione stessa.
5. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’esito delle verifiche effettuate
dall’ISVAP, la parte può presentare osservazioni in ordine agli eventuali rilievi
dell’ISVAP sulle misure correttive adottate. In ogni caso l’ISVAP trasmette alla
Commissione consultiva sui procedimenti sanzionatori una relazione sullo stato
delle misure adottate ai fini della proposta di determinazione della sanzione
sostitutiva.
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