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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 335
Codice assicurazioni
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- TITOLO XIX DISPOSIZIONI TRIBUTARIE, TRANSITORIE E FINALI
- CAPO II CONTRIBUTI DI VIGILANZA
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(Imprese di assicurazione e di riassicurazione)
1. Sono tenute a versare all'ISVAP un contributo annuale, denominato contributo di
vigilanza sull'attività di assicurazione e di riassicurazione, nella misura prevista dal
comma 2:
a) le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed
iscritte alla sezione I dell'albo di cui all'articolo 14, comma 4;
b) le sedi secondarie delle imprese di assicurazione extracomunitarie stabilite nel
territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione II dell'albo previsto dagli
articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo;
c) le altre mutue di assicurazione, con sede legale nel territorio della Repubblica ed
iscritte alla sezione III dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55, comma
2;
d) le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed
iscritte alla sezione IV dell'albo di cui all'articolo 59, comma 4;
e) le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione extracomunitarie stabilite nel
territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione V dell'albo di cui all'articolo
60, comma 3.
2. Il contributo di vigilanza è commisurato ad un importo non superiore al due per
mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto
di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'ISVAP mediante apposita
elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente.
3. Il contributo di vigilanza dovuto dalle altre mutue di assicurazione è commisurato
all'uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le
imposte.
4. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da assicurare la
copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese. Il decreto è pubblicato
entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell’ISVAP.
5. Il contributo è versato direttamente all'ISVAP entro il 31 luglio di ogni anno e viene
iscritto in apposita voce del bilancio di previsione. L'eventuale residuo confluisce
nell'avanzo di amministrazione e viene considerato nell'ambito del fabbisogno per
l'esercizio successivo.
6. La riscossione coattiva avviene tramite ruolo e secondo le modalità di cui all'articolo
67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
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