|
| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
La ricerca puo' avvenire per testo libero, anche parte di parola, di tutti i termini (AND) oppure ricerca per frase esatta.
E' possibile anche specificare il numero dell'articolo (o parte di esso: indicando 16 si trovera' anche 16 bis e 160) nel campo piu' piccolo.
Le frasi cercate vengano evidenziate nel testo con un fondo giallo. Le parole chiave inserite in apposito glossario sono navigabili e sono sottolineate dal software.
L'aggiornamento e' curato on line dagli autori.
|
|
Art. 336
Codice assicurazioni
-
- TITOLO XIX DISPOSIZIONI TRIBUTARIE, TRANSITORIE E FINALI
- CAPO II CONTRIBUTI DI VIGILANZA
-
-
(Intermediari di assicurazione e di riassicurazione)
1. Gli iscritti al registro degli intermediari di assicurazione sono tenuti al pagamento
all’ISVAP di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sugli
intermediari di assicurazione e riassicurazione nella misura massima di: euro cento
per le persone fisiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a);
euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all’articolo 109,
comma 2, lettera a); euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettera b); euro cinquecento per le persone giuridiche
iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b); euro cinquanta per le
persone fisiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera c); euro
diecimila per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma
2, lettera d). Il contributo non è deducibile dal reddito dell’intermediario.
2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da assicurare la
copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro. Il
decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino
dell’ISVAP.
3. Si applica l'articolo 335, commi 5 e 6. L'attestazione relativa al pagamento è
comunicata all'ISVAP nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al
comma 2.
| |
|