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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 338 (Imprese di assicurazione e di riassicurazione già autorizzate)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XIX DISPOSIZIONI TRIBUTARIE, TRANSITORIE E FINALI
- CAPO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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1. Le imprese di assicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente codice
sono autorizzate ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
174, o dell'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di
entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata
sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione I dell'albo
previsto dall'articolo 14, comma 4.
2. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione extracomunitarie, che alla data di
entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi dell'articolo 81 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 93 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno
conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono
iscritte di diritto nella sezione II dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28,
comma 5, ultimo periodo.
3. Le mutue di assicurazione non soggette ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174,
e 17 marzo 1995, n. 175, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono
autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n.
449, sono iscritte di diritto nella sezione III dell'albo previsto dagli articoli 14,
comma 4, e 55 comma 2.
4. Le imprese di riassicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente codice
sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1959, n. 449, o che alla data di entrata in vigore del predetto decreto hanno
conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono
iscritte di diritto nella sezione IV dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 59,
comma 5.
5. Le sedi secondarie di imprese di riassicurazione extracomunitarie, che alla data di
entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, o che alla data di entrata in
vigore del predetto decreto hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di
disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione IV dell'albo previsto
dagli articoli 14, comma 4, e 60, comma 3.
6. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore
del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 69
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 80 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti
decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni
previgenti, sono iscritte di diritto nell'elenco delle imprese in regime di stabilimento
previsto dall'articolo 26.
7. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore
del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 70
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 81 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti
decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni
previgenti, e le sedi secondarie di imprese italiane stabilite in altri Stati membri, che
alla data di entrata in vigore del codice operano nel territorio della Repubblica ai
sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 60
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono iscritte di diritto nell'elenco delle
imprese in regime di prestazione di servizi previsto dall'articolo 26.
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