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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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Art. 348 (Esercizio congiunto dei rami vita e danni)
Codice assicurazioni
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- TITOLO XIX DISPOSIZIONI TRIBUTARIE, TRANSITORIE E FINALI
- CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
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1. In deroga all'obbligo di limitazione dell’oggetto sociale all’esercizio dei rami vita o
dei rami danni, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali
attività, di cui all’articolo 11, comma 2, è consentito l’esercizio congiunto dei rami
vita e danni alle imprese a ciò autorizzate alla data del 15 marzo 1979.
2. L’impresa che, ai sensi del comma 1, esercita congiuntamente i rami vita e danni ha
l’obbligo di tenere, per ciascuna delle due attività, una gestione distinta. L'ISVAP
stabilisce, con regolamento, i criteri e le modalità di rappresentazione della gestione
separata, prevedendo l'obbligo di:
a) indicare nello statuto quale parte del capitale, o del fondo di garanzia se mutua di
assicurazione, e delle riserve patrimoniali è attribuita a ciascuna gestione;
b) tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna gestione, siano evidenziati i
relativi risultati e la disponibilità del margine di solvibilità richiesto;
c) attribuire gli elementi costitutivi del margine di solvibilità, specifici di ciascuna
attività, al margine di solvibilità della corrispondente gestione.
3. L’impresa che ha adempiuto agli obblighi di cui al comma 2 può, previa
autorizzazione dell’ISVAP, utilizzare per l’una o l’altra gestione gli elementi
costitutivi del patrimonio netto inclusi nel margine di solvibilità disponibile.
4. Le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri, che alla data di
entrata in vigore del presente codice operano in regime di stabilimento o di
prestazione di servizi e che sono autorizzate nei rispettivi Stati ad esercitare,
congiuntamente uno o più rami vita e danni, possono continuare ad esercitare i
medesimi rami nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che in
regime di libertà di prestazione di servizi.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese che
successivamente alla data di cui al comma 1 vengono autorizzate ad esercitare
congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e malattia, con obbligo di osservare le
disposizioni di cui al comma 2, lettera b), con il bilancio in corso alla data del
rilascio dell’autorizzazione.
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