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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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ART. 3 (Definizioni)
Codice del consumo
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- PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I Disposizioni generali e finalità
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1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta;
b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario
esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;
c) professionista:
la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività
imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario;
d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 103, comma 1, lettera d), e nell’articolo 115,
comma 1, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché
l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona
fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio
nome, marchio o altro segno distintivo;
e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al
consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni
ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato,
fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale,
indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si
applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da
rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona
cui fornisce il prodotto;
f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei
consumatori.
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