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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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ART. 16 (Esenzioni)
Codice del consumo
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- PARTE II EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITA’ TITOLO II Informazioni ai consumatori
- CAPO III Particolari modalità di informazione
- SEZIONE I Indicazione dei prezzi per unità di misura
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1. Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale
indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale
da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti:
a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della legge 5
agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni , recante disposizioni sulla vendita a peso netto
delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo;
b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
c) prodotti commercializzati nei distributori automatici;
d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall'obbligo di indicazione della quantità netta secondo
quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni, concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei
prodotti alimentari;
f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti
in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere
l'alimento finito;
g) prodotti di fantasia;
h) gelati monodose;
i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.
2. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, può aggiornare l'elenco delle esenzioni di
cui al comma 1, nonché indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai
quali non si applicano le predette esenzioni.
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