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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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ART. 22 (Condizioni di liceità della pubblicità comparativa)
Codice del consumo
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- PARTE II EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITA’ TITOLO III Pubblicità e altre comunicazioni commerciali
- CAPO II Caratteri della pubblicità
- SEZIONE I Pubblicità ingannevole e comparativa
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1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa è lecita se sono soddisfatte le seguenti
condizioni:
a) non è ingannevole ai sensi del presente codice;
b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e
rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
d) non ingenera confusione sul mercato fra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi,
le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e
quelli di un concorrente;
e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi,
beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa
denominazione;
g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione
commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di
prodotti concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da
un marchio o da una denominazione commerciale depositati.
2. Il requisito della verificabilità di cui al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati
addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di
dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non
equivoco il termine finale dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia ancora
cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre
condizioni particolari o, se del caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e
servizi.
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