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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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ART. 37 (Azione inibitoria)
Codice del consumo
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- PARTE III IL RAPPORTO DI CONSUMO TITOLO I DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE IN GENERALE
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1. Le associazioni
rappresentative dei consumatori, di cui all’articolo 137, le associazioni
rappresentative dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
possono convenire in giudizio il professionista o l’associazione di professionisti che utilizzano, o
che raccomandano, l’utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente
che inibisca l’uso delle condizioni di cui sia accertata l’abusività ai sensi del presente capo.
2. L’inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli
669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
3. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a
diffusione nazionale.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei
consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell’articolo 140.
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