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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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ART. 52 (Informazioni per il consumatore)
Codice del consumo
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- PARTE III IL RAPPORTO DI CONSUMO TITOLO III Modalità contrattuali
- CAPO I Particolari modalità di conclusione del contratto
- SEZIONE II Contratti a distanza
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1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere
le seguenti informazioni:
a) identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo
del professionista;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra
forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell'articolo 55, comma 2;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base
diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di
servizi ad esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono
essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di
comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in
materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie
di consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del professionista e lo scopo commerciale della
telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il
consumatore, a pena di nullità del contratto. In caso di utilizzo della posta elettronica si applica la
disciplina prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni
di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tale caso, sono
fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 53.
5. In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi dovuti dal professionista vanno integrati
con le informazioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
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