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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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ART. 59 (Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi)
Codice del consumo
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- PARTE III IL RAPPORTO DI CONSUMO TITOLO III Modalità contrattuali
- CAPO I Particolari modalità di conclusione del contratto
- SEZIONE II Contratti a distanza
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1. Nel caso di contratti a distanza riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, sulla base
di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi e finalizzate ad
una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché nel caso di contratti conclusi mediante l'uso di
strumenti informatici e telematici, l'informazione sul diritto di recesso di cui all'articolo 52, comma
1, lettere f) e g), come disciplinato agli articoli 64 e seguenti, deve essere fornita nel corso della
presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le particolari
esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni
tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo
l'informazione deve essere fornita all'inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono contenute
le offerte. L'informazione sul diritto di recesso deve essere altresì fornita per iscritto, con le modalità
previste dall’articolo 52, non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce. Il
termine per l'invio della comunicazione per l’esercizio del diritto di recesso decorre, ai sensi
dell’articolo 65, dalla data di ricevimento della merce.
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