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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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ART. 62 (Sanzioni)
Codice del consumo
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- PARTE III IL RAPPORTO DI CONSUMO TITOLO III Modalità contrattuali
- CAPO I Particolari modalità di conclusione del contratto
- SEZIONE III Disposizioni comuni
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1. Salvo che il fatto costituisca reato il professionista che contravviene alle norme di cui al presente
capo, ovvero non fornisce l'informazione al consumatore, ovvero ostacola l'esercizio del diritto di
recesso ovvero fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di
recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui agli articoli 64 e seguenti, ovvero non
rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, nonché nei casi in cui abbia
presentato all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui
all’articolo 64, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro
cinquemilacentosessantacinque.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al
comma 1 sono raddoppiati. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione
per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto
previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria
dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono,
d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del professionista, ovvero,
limitatamente alla violazione di cui all'articolo 58, al Garante per la protezione dei dati personali.
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Diritto penale, 2012
Avv. Claudio Mellone.
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