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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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ART. 65 (Decorrenze)
Codice del consumo
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- PARTE III IL RAPPORTO DI CONSUMO TITOLO III Modalità contrattuali
- CAPO I Particolari modalità di conclusione del contratto
- SEZIONE IV Diritto di recesso
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1. Per i contratti o le proposte contrattuali
negoziati fuori dei locali commerciali, il termine per
l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 64 decorre:
a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informazione di cui all’articolo 47
ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d'ordine, dalla data di ricezione
dell'informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti
riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o
illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto;
b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni,
qualora l'acquisto sia stato effettuato senza la presenza del professionista ovvero sia stato
mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.
2. Per i contratti a distanza, il termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 64 decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli
obblighi di informazione di cui all'articolo 52 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati
soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di
tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti
gli obblighi di informazione di cui all'articolo 52, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del
contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
3. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le proposte contrattuali
negoziati fuori dei locali commerciali gli obblighi di informazione di cui all’articolo 47, ovvero, per
i contratti a distanza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e
53, il termine per l’esercizio del diritto di recesso è, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni
e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal
giorno della conclusione del contratto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il professionista fornisca una
informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.
5. Le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto
previsto dal presente articolo.
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Diritto penale, 2012
Avv. Claudio Mellone.
52 video, 8 ore
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