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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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ART. 71 (Requisiti del contratto)
Codice del consumo
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- PARTE III IL RAPPORTO DI CONSUMO TITOLO IV Disposizioni relative a singoli contratti
- CAPO I Contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili
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1. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità; esso è redatto nella lingua italiana e
tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente oppure, a
scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato di cui egli è cittadino, purché si
tratti di lingue ufficiali dell'Unione europea.
2. Il contratto contiene, oltre a tutti gli elementi di cui all'articolo 70, comma 1, lettere da a) a i), i
seguenti ulteriori elementi:
a) l'identità ed il domicilio dell'acquirente;
b) la durata del contratto ed il termine a partire dal quale il consumatore può esercitare il suo diritto
di godimento;
c) una clausola in cui si afferma che l'acquisto non comporta per l'acquirente altri oneri, obblighi o
spese diversi da quelli stabiliti nel contratto;
d) la possibilità o meno di partecipare ad un sistema di scambio ovvero di vendita del diritto oggetto
del contratto, nonché i costi eventuali qualora il sistema di scambio ovvero di vendita sia
organizzato dal venditore o da un terzo da questi designato nel contratto;
e) la data ed il luogo di sottoscrizione del contratto.
3. Il venditore deve fornire all'acquirente la traduzione del contratto nella lingua dello Stato membro in
cui è situato il bene immobile, purché si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.
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Aumentano le entrate fiscali ma il debito pubblico non diminuisce e la stampa distrae: Sveglia !
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