RicercaGiuridica.com
La banca dati social e gratuita per le sentenze
Newsletter gratuita info e privacy:

Follow on Twitter Facebook Scrivici Stampa    


Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

ART. 77 (Risoluzione del contratto di concessione di credito)



Codice del consumo - - PARTE III IL RAPPORTO DI CONSUMO TITOLO IV Disposizioni relative a singoli contratti - CAPO I Contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili - -




1. Il contratto di concessione di credito erogato dal venditore o da un terzo in base ad un accordo tra
questi ed il venditore, sottoscritto dall'acquirente per il pagamento del prezzo o di una parte di esso,
si risolve di diritto, senza il pagamento di alcuna penale, qualora l'acquirente abbia esercitato il
diritto di recesso ai sensi dell'articolo 73.





Corsi di formazione on line



RICORDA: TESTO NON VIGENTE - Tutti i diritti riservati - Info legali - Privacy policy - Ticker IusOnDemand srl - P.IVA: 04446030969