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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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ART. 94 (Responsabilità per danni alla persona)
Codice del consumo
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- PARTE III IL RAPPORTO DI CONSUMO TITOLO IV Disposizioni relative a singoli contratti
- CAPO II Servizi turistici
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1. Il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che
formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti stabiliti delle convenzioni
internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, ed, in
particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo
internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25
febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla
convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n.
1084, per ogni altra ipotesi di responsabilità dell'organizzatore e del venditore, così come recepite
nell'ordinamento ovvero nei limiti stabiliti dalle ulteriori convenzioni, rese esecutive
nell'ordinamento italiano, alle quali aderiscono i Paesi dell'Unione europea ovvero la stessa Unione
europea.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel
luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di
prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l’articolo 2951 del
codice civile.
3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.
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