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Codice: dei beni culturali - delle assicurazioni - civile - del consumo - delle comunicazioni - della proprietà industriale - della strada - privacy - Legge fallimentare - Testo Unico Iva -
TESTO NON VIGENTE Ringraziamenti a prof. Monateri (Cardozo) e Maurizio Marchi, @ e info

Ogni parola frase esatta

ART. 96 (Esonero di responsabilità)



Codice del consumo - - PARTE III IL RAPPORTO DI CONSUMO TITOLO IV Disposizioni relative a singoli contratti - CAPO II Servizi turistici - -




1. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 94 e 95, quando
la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del
consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al
risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo
imputabile.





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