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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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ART. 100 (Fondo di garanzia)
Codice del consumo
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- PARTE III IL RAPPORTO DI CONSUMO TITOLO IV Disposizioni relative a singoli contratti
- CAPO II Servizi turistici
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1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive un fondo nazionale di garanzia, per consentire,
in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo
versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una
immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in
occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
2. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari al due per cento dell'ammontare del premio
delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 99, che è versata all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al fondo
di cui al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota
così come determinata ai sensi del comma 2.
4. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.
5. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Ministro
delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
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