|
| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
La ricerca puo' avvenire per testo libero, anche parte di parola, di tutti i termini (AND) oppure ricerca per frase esatta.
E' possibile anche specificare il numero dell'articolo (o parte di esso: indicando 16 si trovera' anche 16 bis e 160) nel campo piu' piccolo.
Le frasi cercate vengano evidenziate nel testo con un fondo giallo. Le parole chiave inserite in apposito glossario sono navigabili e sono sottolineate dal software.
L'aggiornamento e' curato on line dagli autori.
|
|
ART. 104 (Obblighi del produttore e del distributore)
Codice del consumo
-
- PARTE IV SICUREZZA E QUALITA’ TITOLO I Sicurezza dei prodotti
-
-
-
1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri.
2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione
dei rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono
immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La
presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel
presente titolo.
3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per
consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le
iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e
l’informazione appropriata ed efficace dei consumatori.
4. Le misure di cui al comma 3 comprendono:
a) l’indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell’identità e degli estremi del produttore;
il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva
l’omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata;
b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l’esame dei reclami e, se del caso, la tenuta
di un registro degli stessi, nonché l’informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.
5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste al comma 3, hanno luogo
su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità a norma dell’articolo 107. Il richiamo
interviene quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i
produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell’autorità
competente.
6. Il distributore deve agire con diligenza nell’esercizio della sua attività per contribuire a garantire
l’immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto:
a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle
informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;
b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le
informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni
di rispettiva competenza;
c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la
documentazione idonea a rintracciare l’origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data
di cessione al consumatore finale.
7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro
possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o
altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con
l’obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti, di cui
all’articolo 106, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori.
8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno:
a) elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti
in questione;
b) una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati;
c) tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto;
d) una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori.
9. Nei limiti delle rispettive attività, produttori e distributori collaborano con le Autorità competenti,
ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai
prodotti che essi forniscono o hanno fornito.
| |
|