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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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ART. 106 (Procedure di consultazione e coordinamento)
Codice del consumo
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- PARTE IV SICUREZZA E QUALITA’ TITOLO I Sicurezza dei prodotti
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1. I Ministeri delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno,
dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonché le altre amministrazioni
pubbliche di volta in volta competenti per materia alla effettuazione dei controlli di cui all'articolo
107, provvedono, nell’ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e secondo le rispettive
competenze, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni mediante un
adeguato supporto informativo operante in via telematica, anche attraverso il Sistema pubblico di
connettività, in conformità alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche
l'archiviazione e la diffusione delle informazioni.
2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall'articolo 107 sono stabiliti in una apposita
conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri e delle amministrazioni di cui al comma 1,
convocata almeno due volte l’anno dal Ministro delle attività produttive; alla conferenza partecipano
anche il Ministro della giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1 di volta in volta
competenti per materia.
3. La conferenza di cui al comma 2 tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati nell'ambito del
sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.
4. Alla conferenza di cui al comma 2 possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della
produzione e della distribuzione, nonché le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e
degli utenti iscritte all’elenco di cui all’articolo 137, secondo modalità definite dalla conferenza
medesima.
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