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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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ART. 109 (Sorveglianza del mercato)
Codice del consumo
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- PARTE IV SICUREZZA E QUALITA’ TITOLO I Sicurezza dei prodotti
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1. Per esercitare un’efficace sorveglianza del mercato, volta a garantire un elevato livello di protezione
della salute e della sicurezza dei consumatori, le amministrazioni di cui all’articolo 106, anche
indipendentemente dalla conferenza di servizi, assicurano:
a) l'istituzione, l'aggiornamento periodico e l'esecuzione di programmi settoriali di sorveglianza per
categorie di prodotti o di rischi, nonché il monitoraggio delle attività di sorveglianza, delle
osservazioni e dei risultati;
b) l'aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza dei prodotti;
c) esami e valutazioni periodiche del funzionamento delle attività di controllo e della loro efficacia,
come pure, se del caso, la revisione dei metodi dell'organizzazione della sorveglianza messa in
opera.
2. Le Amministrazioni di cui all’articolo 106 assicurano, altresì, la gestione dei reclami presentati dai
consumatori e dagli altri interessati con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle attività di controllo
e sorveglianza. Le modalità operative di cui al presente comma vengono concordate in sede di
conferenza di servizi.
3. Le strutture amministrative competenti a svolgere l’attività di cui al comma 2 vanno rese note in
sede di conferenza di servizi convocata dopo la data di entrata in vigore del codice. In quella sede
sono definite le modalità per informare i consumatori e le altre parti interessate delle procedure di
reclamo.
4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
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