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| Note del Codice civile in collaborazione con: Cardozo, con la supervisione del prof. P.G. Monateri (Univ. Torino)
Aggiornamenti e note del codice della strada di Maurizio Marchi
- Codice della Privacy e Comunicazioni elettroniche a cura del dott. Spataro - Software IusOnDemand.com - Codici IN AGGIORNAMENTO
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ART. 112 (Sanzioni)
Codice del consumo
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- PARTE IV SICUREZZA E QUALITA’ TITOLO I Sicurezza dei prodotti
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1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato
prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all’articolo 107, comma 2, lettera e), è punito con
l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
2. Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti
pericolosi, è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai
provvedimenti emanati a norma dell’articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d),
numeri 1) e 2), è punito con l’ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.
4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento
delle attività di cui all’articolo 107, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa da
2.500 euro a 40.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all’articolo 104,
commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo articolo 104,
commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000
euro.
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